Art. 1
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Chi omette di fare la denunzia nei termini e modi stabiliti dalle Leggi per le imposte sui redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, come chi denunzia il reddito in somma minore di quella che sia per risultare dal definitivo accertamento, incorre in una sopratassa corrispondente alla meta' dell'imposta erariale di un anno sul reddito non denunziato o denunziato in meno.
Testo in vigore dal 7 luglio 1873 al 8 novembre 1896
