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[1]Art. XI.
[2]La presente Convenzione, ed il Regolamento sanitario internazionale annesso, avranno forza e vigore per cinque anni. Nel caso in cui, sei mesi avanti che spiri questo termine, alcuna delle Alte Parti contraenti non avra' annunziato con dichiarazione officiale la sua intenzione di farne essere gli effetti in cio' che la concerne, resteranno in vigore ancora per un altro anno, e cosi' di seguito, se non si presenta la dichiarazione a tempo.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
