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[1]Art. III.
[2]Dal giorno in cui sara' messa in esecuzione la presente Convenzione non vi saranno piu' che due patenti, la patente brutta, e la patente netta: la prima attestera' l'esistenza della malattia, la seconda l'assenza della medesima.
[3]La patente constatera' lo stato igienico del bastimento.
[4]Un bastimento con patente netta, le cui condizioni saranno evidentemente cattive e compromettenti, potra' essere assimilato, per misura igienica, ad un bastimento con patente brutta, e sottoposto al medesimo regime.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
