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[1]E' istituito presso ciascheduna Direzione un Consiglio sanitario marittimo. 2
[2]Questi Consigli saranno composti:
[3]Del Governatore, o Intendente Generale amministrativo, presidente;
[4]Del Sindaco o Gonfaloniere;
[5]Del Presidente della Camera di commercio;
[6]Del Capitano del porto;
[7]Del Direttore sanitario;
[8]Del Vice-Presidente del Consiglio di sanita' terrestre;
[9]Del Direttore delle Dogane;
[10]Di due membri del Consiglio comunale nominati dal medesimo;
[11]Di due Capitani marittimi nominati dalla Camera di commercio;
[12]Del Medico applicato alla Direzione di sanita' marittima;
[13]Di un Medico dell'Ospedale maggiore civile, nominato dal Consiglio comunale.
[14]I Membri del Consiglio comunale ed i Capitani marittimi saranno rinnovati ogni triennio.
[15]Potranno essere confermati.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 maggio 1866, n. 3368
2La L. 13 maggio 1866, n. 3368 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le Direzioni di sanita' marittima ed i Consigli sanitari stabiliti cogli articoli 3 e 4 della Legge 30 giugno 1861, n° 64, sono aboliti".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1866 al 16 dicembre 2009
