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[1]E' istituito presso ciascheduna Direzione un Consiglio sanitario marittimo.
[2]Questi Consigli saranno composti:
[3]Del Governatore, o Intendente Generale amministrativo, presidente;
[4]Del Sindaco o Gonfaloniere;
[5]Del Presidente della Camera di commercio;
[6]Del Capitano del porto;
[7]Del Direttore sanitario;
[8]Del Vice-Presidente del Consiglio di sanita' terrestre;
[9]Del Direttore delle Dogane;
[10]Di due membri del Consiglio comunale nominati dal medesimo;
[11]Di due Capitani marittimi nominati dalla Camera di commercio;
[12]Del Medico applicato alla Direzione di sanita' marittima;
[13]Di un Medico dell'Ospedale maggiore civile, nominato dal Consiglio comunale.
[14]I Membri del Consiglio comunale ed i Capitani marittimi saranno rinnovati ogni triennio.
[15]Potranno essere confermati.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 29 dicembre 1866
