Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il servizio della sanita' marittima dipende dal Ministro della Marina. 1
[2]Al solo Ministro della Marina e' fatta facolta' di decretare e rivocare, nei limiti della convenzione e regolamento succitati,
[3]1.° Le quarantene alle quali possono andar soggette all'approdo nel Regno le procedenze marittime;
[4]2.° Ogni altra nuova misura sanitaria diretta a tutelare la salute pubblica per rapporto alle procedenze di mare.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 1865, n. 2289
1Il Regio Decreto 1865, n. 2289 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il servizio della Sanita' marittima, continuando ad essere regolato dalla Legge del 30 giugno 1861, n.° 64, e' posto sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno, e ne e' discaricato quello della Marina".
Testo in vigore dal 6 giugno 1865 al 16 dicembre 2009
