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[1]Il servizio della sanita' marittima dipende dal Ministro della Marina.
[2]Al solo Ministro della Marina e' fatta facolta' di decretare e rivocare, nei limiti della convenzione e regolamento succitati,
[3]1.° Le quarantene alle quali possono andar soggette all'approdo nel Regno le procedenze marittime;
[4]2.° Ogni altra nuova misura sanitaria diretta a tutelare la salute pubblica per rapporto alle procedenze di mare.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 6 giugno 1865
