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[1]Sono abrogate tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze e disposizioni di qualsiasi forma attualmente in vigore nelle varie Provincie del Regno in materia di sanita' marittima, tranne la convenzione ed il regolamento citati all'articolo 1, e la legge penale citata all'art. 13 della presente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. Torino addi' 30 giugno 1861.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Miglietti.
[6]L. F. Menabrea.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
