Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per l'applicazione di detta legge nella Toscana vien stabilita la seguente corrispondenza nelle pene:
[2]A vece della reclusione si applichera' la pena della casa di forza.
[3]Quando e' comminata la pena del carcere e della multa si applicheranno le corrispondenti pene del carcere e della multa in quantita' non inferiori la prima a sei giorni e la seconda a lire cinquantuno.
[4]La multa potra' estendersi a lire tre mila.
[5]Quando invece sono applicate le pene di polizie s'infliggeranno le pene o del carcere o della multa, estensibili a cinque giorni il primo ed a 50 lire la seconda.
[6]Inoltre, all'art. 26 di detta legge, alle parole «di cui all'art. 34 del Codice di procedura criminale» s'intenderanno sostituite le seguenti «di polizia giudiziaria»; ed all'art. 28, invece delle parole «il Commissario di sanita' del porto di Genova ed i Consoli di marina nelle altre Direzioni marittime» s'intenderanno pure sostituite le seguenti «i Commissari di sanita' ed in loro mancanza i Consoli di marina.»
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
