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[1]Per l'applicazione di detta legge nella Toscana vien stabilita la seguente corrispondenza nelle pene:

[2]A vece della reclusione si applichera' la pena della casa di forza.

[3]Quando e' comminata la pena del carcere e della multa si applicheranno le corrispondenti pene del carcere e della multa in quantita' non inferiori la prima a sei giorni e la seconda a lire cinquantuno.

[4]La multa potra' estendersi a lire tre mila.

[5]Quando invece sono applicate le pene di polizie s'infliggeranno le pene o del carcere o della multa, estensibili a cinque giorni il primo ed a 50 lire la seconda.

[6]Inoltre, all'art. 26 di detta legge, alle parole «di cui all'art. 34 del Codice di procedura criminale» s'intenderanno sostituite le seguenti «di polizia giudiziaria»; ed all'art. 28, invece delle parole «il Commissario di sanita' del porto di Genova ed i Consoli di marina nelle altre Direzioni marittime» s'intenderanno pure sostituite le seguenti «i Commissari di sanita' ed in loro mancanza i Consoli di marina.»

Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-06-30;64~art14 · fonte del testo

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