Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009. 162 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per l'applicazione di detta legge nella Toscana vien stabilita la seguente corrispondenza nelle pene:
tolto: A vece della reclusione si applichera' la pena della casa di forza.
tolto: Quando e' comminata la pena del carcere e della multa si applicheranno le corrispondenti pene del carcere e della multa in quantita' non inferiori la prima a sei giorni e la seconda a lire cinquantuno.
tolto: La multa potra' estendersi a lire tre mila.
tolto: Quando invece sono applicate le pene di polizie s'infliggeranno le pene o del carcere o della multa, estensibili a cinque giorni il primo ed a 50 lire la seconda.
tolto: Inoltre, all'art. 26 di detta legge, alle parole «di cui all'art. 34 del Codice di procedura criminale» s'intenderanno sostituite le seguenti «di polizia giudiziaria»; ed all'art. 28, invece delle parole «il Commissario di sanita' del porto di Genova ed i Consoli di marina nelle altre Direzioni marittime» s'intenderanno pure sostituite le seguenti «i Commissari di sanita' ed in loro mancanza i Consoli di marina.»aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-06-30;64~art14 · fonte del testo
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