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((La rendita diviene liberamente disponibile:
- a)quando lo stipendio lordo dell'ufficiale, computati gli aumenti quinquennali, raggiunga le lire quattromila, ovvero tremila secondo il reddito rispettivamente posseduto al giorno del matrimonio, a norma dei casi preveduti nell'art. 2));
- b)quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio attivo permanente;
- c)quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;
- d)quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie, senza discendenti superstiti maschi in eta' minore, o femmine in eta' minore non maritate.
Testo in vigore dal 14 luglio 1907 al 19 luglio 1911
