Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1896 al 14 luglio 1907. Leggi il testo vigente →
La rendita diviene liberamente disponibile:
- a)quando lo stipendio lordo dell'ufficiale, computati i sessenni, raggiunga le lire quattromila ovvero tremila secondo i casi rispettivamente preveduti nell'articolo 2;
- b)quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio attivo permanente;
- c)quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;
- d)quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie, senza discendenti superstiti maschi in eta' minore, o femmine in eta' minore non maritate.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1896 al 14 luglio 1907
