Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1907 al 19 luglio 1911. Leggi il testo vigente →
[1]((L'ufficiale che sia provvisto di uno stipendio lordo inferiore a lire quattromila annue, computati gli aumenti quinquennali, non puo' ottenere il Regio assentimento, se non abbia provato di possedere, oltre all'ammontare del suo stipendio lordo, un reddito annuo netto, corrispondente ai quattro quinti della differenza fra quattromila lire e il detto ammontare lordo dello stipendio. Tale reddito annuo deve essere assicurato con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni stabili, ovvero assicurato su titoli garantiti dallo Stato.
[2]La differenza indicata nel comma precedente va computata sulla somma di lire tremila, anziche' di lire quattromila, per quelli dei detti ufficiali che abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta' e per gli ufficiali dei carabinieri di qualunque eta', provenienti dai sottufficiali della stessa arma)).
Testo in vigore dal 14 luglio 1907 al 19 luglio 1911
