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[1]Non puo' ottenere il Regio assentimento l'ufficiale, che non abbia provato di possedere un reddito annuo di lire quattromila, cumulativamente fra lo stipendio lordo del proprio grado, computati i sessenni, ed una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni stabili, ovvero assicurata su titoli guarentiti dallo Stato.
[2]Il reddito annuo, di cui alla prima parte di questo articolo, e' ridotto a lire tremila per gli ufficiali che abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta' e per gli ufficiali dei Reali carabinieri di qualunque eta', provenienti dai sottufficiali della stessa arma.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1896 al 14 luglio 1907
