Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1896 al 14 luglio 1907. Leggi il testo vigente →

[1]Non puo' ottenere il Regio assentimento l'ufficiale, che non abbia provato di possedere un reddito annuo di lire quattromila, cumulativamente fra lo stipendio lordo del proprio grado, computati i sessenni, ed una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni stabili, ovvero assicurata su titoli guarentiti dallo Stato.

[2]Il reddito annuo, di cui alla prima parte di questo articolo, e' ridotto a lire tremila per gli ufficiali che abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta' e per gli ufficiali dei Reali carabinieri di qualunque eta', provenienti dai sottufficiali della stessa arma.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1896 al 14 luglio 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-12-24;554~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari