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[1]E' proibita ogni specie di lotteria pubblica. 1
[2]Con Decreto Reale, che formera' parte della presente legge, sara' determinato in quali casi e con quali condizioni potranno permettersi le eccezioni dalla Autorita' governativa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 27 settembre 1863, n. 1484
1Il Regio Decreto 27 settembre 1863, n. 1484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla proibizione generale delle pubbliche lotterie stabilita dall'art. 1 di detta legge e' fatta eccezione per le lotterie promosse e dirette da Corpi morali legalmente costituiti, o da Societa', gli statuti delle quali siano approvati dal Governo, purche' i premi consistano in oggetti mobili, escluso il danaro, cedole o biglietti ad esso equivalenti, e purche' il prodotto sia destinato esclusivamente ad opere di pubblica beneficenza, o ad incoraggiamento di belle arti". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono pure eccettuate le tombole, le quali pero' andranno soggette alla tassa del 20 per % sul prodotto della vendita delle cartelle".
Testo in vigore dal 6 gennaio 1864 al 16 dicembre 2009
