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[1]E' proibita ogni specie di lotteria pubblica. 1

[2]Con Decreto Reale, che formera' parte della presente legge, sara' determinato in quali casi e con quali condizioni potranno permettersi le eccezioni dalla Autorita' governativa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 27 settembre 1863, n. 1484

1

Il Regio Decreto 27 settembre 1863, n. 1484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla proibizione generale delle pubbliche lotterie stabilita dall'art. 1 di detta legge e' fatta eccezione per le lotterie promosse e dirette da Corpi morali legalmente costituiti, o da Societa', gli statuti delle quali siano approvati dal Governo, purche' i premi consistano in oggetti mobili, escluso il danaro, cedole o biglietti ad esso equivalenti, e purche' il prodotto sia destinato esclusivamente ad opere di pubblica beneficenza, o ad incoraggiamento di belle arti". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono pure eccettuate le tombole, le quali pero' andranno soggette alla tassa del 20 per % sul prodotto della vendita delle cartelle".

Testo in vigore dal 6 gennaio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 gennaio 1864

Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1863 al 6 gennaio 1864. 56 parole tolte.

Con Decreto Reale, che formera' parte della presente legge, sara' determinato in quali casi e con quali condizioni potranno permettersi le eccezioni dalla Autorita' governativa. tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 27 settembre 1863, n. 1484, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 27 settembre 1863, n. 1484

    Il Regio Decreto 27 settembre 1863, n. 1484 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla proibizione generale delle pubbliche lotterie stabilita dall'art. 1 di detta legge e' fatta eccezione per le lotterie promosse e dirette da Corpi morali legalmente costituiti, o da Societa', gli statuti delle quali siano approvati dal Governo, purche' i premi consistano in oggetti mobili, escluso il danaro, cedole o biglietti ad esso equivalenti, e purche' il prodotto sia destinato esclusivamente ad opere di pubblica beneficenza, o ad incoraggiamento di belle arti". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono pure eccettuate le tombole, le quali pero' andranno soggette alla tassa del 20 per % sul prodotto della vendita delle cartelle".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1863-09-27;1483~art1 · fonte del testo

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