Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 ottobre 1863 al 6 gennaio 1864. Leggi il testo vigente →
[1]E' proibita ogni specie di lotteria pubblica.
[2]Con Decreto Reale, che formera' parte della presente legge, sara' determinato in quali casi e con quali condizioni potranno permettersi le eccezioni dalla Autorita' governativa. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 27 settembre 1863, n. 1484, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1863 al 6 gennaio 1864
