Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I Comuni ed i Consorzi che danno in appalto la riscossione dei dazi, debbono richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto.
[2]La cauzione e' prestata dall' appaltatore, anche per mezze di una terza persona, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili.
[3]Sull'idoneita' della cauzione delibera la Giunta municipale.
[4]Nei casi di insufficienza o di diminuzione di valore della cauzione sono applicate le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette.
Testo in vigore dal 10 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
