Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I Comuni ed i Consorzi che danno in appalto la riscossione dei dazi, debbono richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto.
tolto: La cauzione e' prestata dall' appaltatore, anche per mezze di una terza persona, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili.
tolto: Sull'idoneita' della cauzione delibera la Giunta municipale.
tolto: Nei casi di insufficienza o di diminuzione di valore della cauzione sono applicate le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1905-07-06;323~art20 · fonte del testo
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