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Gli impiegati ed agenti daziari, stipendiati direttamente dai Comuni, che in conseguenza del passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti, vengano ove non abbiano titolo al conseguimento della pensione di riposo a' norma dei regolamenti comunali in vigore o non accettino le eventuali indennita' di licenziamento deliberate dai Consigli comunali, debbono essere preferiti nella nomina ad altri impieghi municipali, nei limiti dei posti che si rendano disponibili in confronto degli organici attuali e sempreche' posseggano i prescritti requisiti di idoneita'.
Testo in vigore dal 10 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
