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[1]I Consorzi di Comuni aperti costituiti a termini dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1895, n. 481, restano in vigore anche pel decennio 1906-1915.
[2]Entro l'anno 1905, e con effetto dal 1° gennaio 1906, puo' pero' il prefetto, su istanza dei Consigli comunali, variare la circoscrizione dei Consorzi della Provincia, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio provinciale.
[3]I Comuni chiusi che facciano passaggio alla categoria di quelli aperti per la riscossione dei dazi e pel pagamento del canone consolidato, sono parificati ai Consorzi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549
1Il Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che sono prorogate sino al 31 dicembre 1916 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che la presente modifica avra' applicazione a partire dal 1 gennaio 1916.
Testo in vigore dal 19 novembre 1915 al 1 gennaio 1918
