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[1]I Consorzi di Comuni aperti costituiti a termini dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1895, n. 481, restano in vigore anche pel decennio 1906-1915.
[2]Entro l'anno 1905, e con effetto dal 1° gennaio 1906, puo' pero' il prefetto, su istanza dei Consigli comunali, variare la circoscrizione dei Consorzi della Provincia, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio provinciale.
[3]I Comuni chiusi che facciano passaggio alla categoria di quelli aperti per la riscossione dei dazi e pel pagamento del canone consolidato, sono parificati ai Consorzi.
Testo in vigore dal 10 luglio 1905 al 19 novembre 1915
