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[1]La Cassa dei depositi e prestiti potra' cedere alle Casse per gli invalidi della marina mercantile, sopra loro domanda e contro versamento di valori e somme corrispondenti, di loro proprieta', prestiti a interesse normale, da essa concessi, secondo la propria istituzione, alle Provincie, ai Comuni o ai Consorzi.
[2]La Cassa dei depositi e prestiti terra' un conto distinto, provvisorio e fruttifero, delle somme da impiegarsi nei prestiti da cedersi a ciascheduna della Casse e provvedera' a tali impieghi, e, inoltre, al reimpiego in prestiti o al versamento diretto ad esse delle somme riscosse per interessi o in rimborso dei prestiti ceduti, in conformita' alle richieste che ne faranno ed ai mezzi dei quali la Cassa dei depositi potra' disporre.
Testo in vigore dal 17 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
