Per il recupero dei crediti di cui agli articoli 2 e 6 della presente legge si applicano le norme previste dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, silla prenotazione a debito delle tasse di bollo sugli atti relativi alle cause innanzi all'autorita' giudiziaria e quelle sulla facolta' di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato sono estese a favore dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste in liquidazione, per i giudizi sia attivi che passivi, inerenti alla realizzazione dei crediti dell'Ufficio medesimo.

Testo vigente dal 9 luglio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-06-22;395~art8 · fonte del testo

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