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Miscellanea
Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato - Settore ufficio cereali, farine e pasta (U.CE.FA.P.)
Legge 22 giugno 1954, n. 395
- Aggiornato al
- 9 luglio 1954
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1L'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (U.CE.FA.P.), in liquidazione, e'…
- Art. 2Al pagamento degli oneri di cui al precedente articolo, l'U.CE.FA.P. provvede con le…
- Art. 3Il commissario liquidatore dell'U.CE.FA.P. provvedera' alla liquidazione delle partite…
- Art. 4Sono convalidati, salvo opposizione del Comitato di cui all'articolo precedente, da…
- Art. 5Dalle quote risultanti dovute a norma dell'art. 1 e' detratto l'importo delle somme che…
- Art. 6Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano per le merci che risultino…
- Art. 7Sui reintegri oggetto della presente legge non sono dovuti interessi di ritardato…
- Art. 8Per il recupero dei crediti di cui agli articoli 2 e 6 della presente legge si applicano…
- Art. 9Il commissario liquidatore dell'U.CE.FA.P. per i pagamenti dei reintegri di cui alla…
- Art. 10L'avanzo finale della liquidazione dell'U.CE.FA.P. dopo la regolazione delle pendenze di…
- Art. 11La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
