Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 1940 al 30 luglio 1941. Leggi il testo vigente →
[1]Sino all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli oneri degli aumenti di retribuzione al personale siano stati sopportati in tutto o in parte dai Comuni, devono intendersi a questi attribuiti per l'intero o in ragione proporzionale all'onere effettivamente sopportato la quota del 20 per cento sulle somme riscosse per multe ed ammende e i due terzi dell'importo del diritto di statistica, disposti dalla legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901.
[2]Il Ministro per le finanze emanera' le opportune disposizioni circa le modalita' di attuazione della presente norma.
Testo in vigore dal 9 novembre 1940 al 30 luglio 1941
