L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza. Quando il giudice entra nell'aula di udienza ne da' l'annuncio ad alta voce e quando il giudice si ritira in camera di consiglio resta nell'aula agli ordini del pubblico ministero. Durante l'udienza l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve:

  • a)impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare nonche' fra questi ultimi e gli estranei;
  • b)vigilare perche' i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati;
  • c)curare che siano osservate le disposizioni dell'art. 471 del codice e impedire che sia turbato l'ordine dell'udienza;
  • d)eseguire gli ordini del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero.

Testo vigente dal 5 ottobre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334~art21 · fonte del testo

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