Art. 99 — Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981. Leggi il testo vigente →

Per l'esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'articolo 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle dimensioni dai regolamenti locali di pilotaggio. In caso di necessita' il comandante del porto puo' autorizzare la corporazione a prendere le navi predette in locazione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art99 · fonte del testo

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