Art. 463 — Ritiro delle cose ritrovate da parte del proprietario

All'atto del ritiro delle cose ritrovate, il proprietario e' tenuto al rimborso delle spese sostenute dal ritrovatore e al pagamento del premio a lui spettante al pagamento delle spese di custodia, nonche' degli eventuali diritti doganali. L'autorita' marittima mercantile che procede alla consegna ne redige processo verbale a norma dell'articolo 457. Nel caso in cui si proceda alla vendita delle cose ricuperate o rinvenute e manchino acquirenti, il ministero della marina mercantile su conforme proposta del capo del compartimento, puo' disporre l'abbandono delle cose al ricuperatore o all'inventore.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art463 · fonte del testo

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