Art. 365 — Ritiro e custodia

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Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163 del codice, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio d'iscrizione della nave. Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'autorita' del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalita' di cui all'articolo 362, li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.

Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 10 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art365 · fonte del testo

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