Art. 315 — Documenti per l'iscrizione
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dalla l. 7 maggio 2026, n. 70.
Abrogato dal 10 maggio 2026
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dalla l. 7 maggio 2026, n. 70.
Abrogato dal 10 maggio 2026
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1952 al 10 maggio 2026. 295 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto e' disposto dall'articolo 303, il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:
tolto: 1) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica o, quando la nave e' stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;
tolto: 2) il certificato di stazza. Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorita' consolare deve trasmettere al ministro della marina mercantile:
tolto: 1) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica;
tolto: 2) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati a termini dell'articolo 149 del codice;
tolto: 3) il certificato di stazza, se la stazzatura e' stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139 del codice;
tolto: 4) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia' di nazionalita' estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali;
tolto: 5) una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave. Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve versare la somma e presentare i documenti indicati nel comma precedente, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 3. Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato d'iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi. L'iscrizione di navi maggiori non puo' essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140 del codice.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 2026, N. 70
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 7 maggio 2026, n. 70
La L. 7 maggio 2026, n. 70, ha disposto (con l'art. 22, comma 2, lettera b)) che "I riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai seguenti articoli del codice della navigazione: [...] l'articolo 315 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 146-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera d), della presente legge".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art315 · fonte del testo
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