Art. 123 — Partecipazione delle vedove e degli orfani

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981. Leggi il testo vigente →

La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota, se fosse stato esoliera lo al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia dune o piu'. La vedova non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non piu' di due una i prima della morte, sempre che nel biennio non sia nata o non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trova legalmente separata per propria colpa dal marito. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze. Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota, se fosse stato esonerato al momento della morte, secondo che siano uno solo, o due, ovvero tre o piu'. Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilita' assoluta al lavoro. Le orfane minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio. La partecipazione della vedova e degli orfani avviene secondo la ragione maggiore fra quelle indicate rispettivamente nel primo e terza comma, se la morte del pilota e' avvenuta per causa di servizio. Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre sessantacinque anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota, era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest'ultimo e' corrisposta la stessa quota che sarebbe, spettata alla vedova. Tale quota spetta, anche alla madre di oltre cinquanta anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui e risulti che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre.

Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art123 · fonte del testo

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