Art. 93 — Società tra concorrenti riuniti o consorziati (art. 96, d.P.R. n. 554/1999)

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I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa' nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. 5 La societa' costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo' essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale. 6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa. 7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla societa' sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 8.

Testo in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 93, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22789/2025

    7 agosto 2025
    • Opere pubbliche (appalto di)

    In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite nell'ATI aggiudicataria dell'appalto costituiscano una società consortile a responsabilità limitata per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai sensi dell'art. 93, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna impresa riunita nell'ATI è obbligata in solido con la società consortile per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori per l'esecuzione dell'appalto, in applicazione del disposto dell'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006.

    Art. 93 · Art. 2602 c.c. · Art. 37 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 92 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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