Art. 7 — Sito informatico presso l'Osservatorio
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. 244 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Autorita' con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico dell'Osservatorio, rende noto le modalita' di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 66, comma 7, del codice nonche' di raccolta, dei bandi e avvisi di gara di lavori, servizi e forniture; tale modalita' puo' essere attuata anche mediante procedure applicative di trasmissione telematica tramite il sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. Le modalita' di pubblicazione sono definite in modo da garantire la visibilita' dei bandi, in linea con i criteri ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale. I bandi e gli avvisi confluiscono nel sistema dell'Osservatorio e sono registrati in una apposita banca-dati istituita presso l'Osservatorio, cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate. La banca dati di cui al comma 3 e' disciplinata con atto del Consiglio dell'Autorita', che prevede, nel suo ambito, archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la conservazione degli atti scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilita' degli atti anche al fine di eventuali contenziosi, nonche' un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali nelle materie oggetto del codice, e altri dati ritenuti utili. L'accesso a detti archivi, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale, e' gratuito e aperto al pubblico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art7 · fonte del testo
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