Art. 2 — Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
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3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2011 al 19 aprile 2016. 248 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalita' tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresi', in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:
tolto: a) della parte I, (disposizioni comuni);
tolto: b) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);
tolto: b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;
tolto: c) dell'articolo 48, comma 3;
tolto: d) della parte II, titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);
tolto: e) della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);
tolto: f) della parte II, titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale);
tolto: g) della parte II, titolo VII (il contratto);
tolto: h) della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);
tolto: i) della parte III, (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari);
tolto: l) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni). Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo:
tolto: a) alla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori);
tolto: b) alla parte II, titolo IX (contabilita' dei lavori);
tolto: c) alla parte II, titolo X (collaudo dei lavori).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art2 · fonte del testo
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