Art. 351 — Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

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Le disposizioni del presente titolo si applicano ai lavori eseguiti su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla legge 3 febbraio 1979, n. 34 e dal decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307. Per quanto non disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nel codice e nel presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo XI, e del titolo I della presente parte.

Testo in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016

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