Art. 355 — Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 229, d.P.R. n. 554/1999)
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2017, n. 192.
Abrogato dal 4 gennaio 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2017, n. 192.
Abrogato dal 4 gennaio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2016 al 4 gennaio 2018. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalita' previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformita' alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nello Stato estero interessato dai lavori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art355 · fonte del testo
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