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1 I requisiti di qualificazione di cui agli articoli 232, commi 1, 3 e 4 e 233, comma 1, del codice sono stabiliti dagli enti aggiudicatori in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuita' del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attivita' rientranti nei settori di cui agli articoli da 208 a 213 del codice. 2. Gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore estensione temporale del periodo, rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneita' richiesti, fissato dagli articoli 41 e 42 del codice. 3. A titolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono riguardare:

  • a)la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera l'ente aggiudicatore;
  • b)la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore in cui opera l'ente aggiudicatore e per un importo complessivo minimo definito da quest'ultimo;
  • c)la disponibilita' di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati, in relazione alle specificita' delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuita' del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;
  • d)idonea struttura organizzativa con disponibilita' in organico di ruoli professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificita' delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuita' del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;
  • e)requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualita'. 4. In ogni caso, i requisiti e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione, sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalita' e adeguatezza, comunque in modo da escludere ingiustificate o abusive limitazioni della concorrenza.

Testo in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art340 · fonte del testo

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