Art. 340 — Requisiti di qualificazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. 279 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: 1 I requisiti di qualificazione di cui agli articoli 232, commi 1, 3 e 4 e 233, comma 1, del codice sono stabiliti dagli enti aggiudicatori in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuita' del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attivita' rientranti nei settori di cui agli articoli da 208 a 213 del codice. 2. Gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore estensione temporale del periodo, rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneita' richiesti, fissato dagli articoli 41 e 42 del codice. 3. A titolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono riguardare:
tolto: a) la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera l'ente aggiudicatore;
tolto: b) la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore in cui opera l'ente aggiudicatore e per un importo complessivo minimo definito da quest'ultimo;
tolto: c) la disponibilita' di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati, in relazione alle specificita' delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuita' del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;
tolto: d) idonea struttura organizzativa con disponibilita' in organico di ruoli professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificita' delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuita' del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;
tolto: e) requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualita'. 4. In ogni caso, i requisiti e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione, sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalita' e adeguatezza, comunque in modo da escludere ingiustificate o abusive limitazioni della concorrenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art340 · fonte del testo
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