Art. 22 — Calcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 23, d.P.R. n. 554/1999)

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Il calcolo sommario della spesa e' effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantita' caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all'articolo 16, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari. Nel caso di concessione, il quadro economico e' accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione:

  • a)dell'arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall'articolo 143, commi 6 e 8, del codice;
  • b)dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire l'equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4, del codice;
  • c)della eventuale cessione in proprieta' o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in conformita' di quanto disposto dall'articolo 143, comma 5, del codice;
  • d)dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;
  • e)dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza. Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all'articolo 262, comma 2.

Testo in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art22 · fonte del testo

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