Art. 16 — Quadri economici (art. 17, d.P.R. n. 554/1999)

[1]I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a.1) lavori a misura, a corpo, in economia; a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

  • b)somme a disposizione della stazione appaltante per: 1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 2- rilievi, accertamenti e indagini; 3- allacciamenti ai pubblici servizi; 4- imprevisti; 5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 6- accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice; 7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita', l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 8- spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 9- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 10- spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche; 11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.

[2]16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

16

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Testo vigente dal 19 aprile 2016

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2011 al 19 aprile 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art16 · fonte del testo

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