Art. 19 — Relazione tecnica (art. 20, d.P.R. n. 554/1999)
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La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:
- a)geologia;
- b)geotecnica;
- c)sismica;
- d)studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;
- e)archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;
- f)censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
- g)piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
- h)espropri (quantificazione preliminare degli importi);
- i)architettura e funzionalita' dell'intervento;
- l)strutture ed opere d'arte;
- m)tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
- n)impianti e sicurezza;
- o)idrologia;
- p)idraulica;
- q)strutture;
- r)traffico. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:
- a)dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare;
- b)la destinazione finale delle zone dismesse;
- c)chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento (se previsto).
Testo in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016
