Art. 24 — Documenti componenti il progetto definitivo (art. 25, d.P.R. n. 554/1999)

[1]Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformita' urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonche' i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

  • a)relazione generale;
  • b)relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
  • c)rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
  • d)elaborati grafici;
  • e)studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita' ambientale;
  • f)calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
  • g)disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
  • h)censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
  • i)piano particellare di esproprio;
  • l)elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
  • m)computo metrico estimativo;
  • n)aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
  • o)quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n). Quando il progetto definitivo e' posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessita' della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto e' corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalita' indicate all'articolo 43 nonche' del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonche' i tempi della progettazione esecutiva e le modalita' di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, del codice.

[2]16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

16

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Testo vigente dal 19 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art24 · fonte del testo

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