Art. 165 — Sinistri alle persone e danni (art.138, d.P.R. n. 554/1999 e art. 14, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

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Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta', il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e' a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Testo in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art165 · fonte del testo

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