Art. 112 — Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta (art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →

Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e' stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.

Testo in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art112 · fonte del testo

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