Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 445 parole tolte, 408 parole aggiunte in 7 capoversi.
(tolto: Modalita' e procedura per l'esercizio della diffida da parteaggiunto: Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe)
aggiunto: 1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblicitolto: . Sostituzione in caso di inadempienza). 1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2aggiunto: , contenente le direttive ai prefetti, di cui all'articolo 6, comma 1, del codice, tolto: e' esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del codice e aggiunto: viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l'anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente all'utenza a mezzo del CCISS di cui all'articolo 73 del presente regolamento tolto: nonche' delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate. 2. tolto: Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini aggiunto: Con il decreto di cui al comma 1, tolto: si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalita' di salvaguardia dell'ambiente aggiunto: riguardante la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali e' vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:
aggiunto: a) i giorni festivi;
aggiunto: b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi;
aggiunto: c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b). 3. tolto: Per assicurare l'attuazione operativa del servizio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del codice, gli organi di polizia stradale che, per ragioni di istituto, rilevano casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1, sono tenuti a trasmettere specifico rapporto al capo del Compartimento dell'ANAS territorialmente competente. Il rapporto, cui viene allegata dettagliata relazione da parte dell'indicato ufficio statale periferico, viene trasmesso entro trenta giorni al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 4. L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada puo' essere esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio. 5. Il provvedimento di diffida, predisposto dal competente ufficio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, puo' essere emanato, su delega del Ministro dei lavori pubblici, dal dirigente preposto all'Ispettorato generale. 6. Il provvedimento di diffida deve indicare i casi accertati di inosservanza, senza che sia necessario specificare la fonte di informazione o la denuncia, le prescrizioni normative che si ritengono violate e gli interventi ritenuti necessari per ovviarvi. E' fissato il termine, che non puo' essere, in genere, inferiore ai sessanta giorni, entro il quale l'ente proprietario deve ottemperare alla stessa. In caso di grave situazione di pericolo, il termine indicato puo' essere motivatamente ridotto. 7. Il provvedimento di diffida deve essere notificato all'ente proprietario della strada inadempiente secondo le vigenti disposizioni di legge. 8. Trascorso inutilmente il termine fissato nel provvedimento di diffida, il aggiunto: Il decreto di cui al comma 1 prescrive:
aggiunto: a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose di cui all'articolo 168, commi 1 e 4 del codice;
aggiunto: b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla lettera precedente, che consente di circolare ai veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti dall'estero e dalla Sardegna o diretti all'estero ed alla Sardegna, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio. 4. Con i provvedimenti previsti il Ministro dei lavori pubblici tolto: ordina, con provvedimento notificato all'ente proprietario inadempiente, la immediata esecuzione delle opere necessarie incaricando chi deve provvedervi e le modalita' di essa. 9. Ultimata l'esecuzione delle opere, il Ministro dei lavori pubblici emette ordinanza-ingiunzione, a carico dell'ente diffidato, di rivalere completamente il Ministero dei lavori pubblici di tutte le somme erogate per l'esecuzione delle stesse, fissando il termine per il pagamento; in caso di inadempienza nel termine fissato, l'ordinanza-ingiunzione acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle disposizioni di legge vigenti aggiunto: disciplina la facolta' di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle comunita', sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale. 5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettivita', ivi comprese quelle legate alle attivita' agricole, da escludere dal divieto di circolazione; sono altresi' escluse dal divieto i veicoli, appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motivi di servizio.