1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attivita' ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo:

  • a)la capacita' didattica del personale;
  • b)l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
  • c)la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
  • d)l'idoneita' dei locali;
  • e)la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
  • f)la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
  • g)la regolare esecuzione dei corsi;
  • h)il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice. 2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarita' riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarita' entro un termine che, in ogni caso, non potra' essere inferiore a quindici giorni. 4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, affinche' adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione. 5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 e' fatta salva la facolta' del direttore dell'ufficio Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute piu' idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art336 · fonte del testo

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