( ((Esami con veicoli muniti di doppi comandi.)) Modalita' e termini per il rilascio della patente) ((1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice. 2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a cio' destinati. La patente di guida e' preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarita' della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.))

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 232 parole tolte, 117 parole aggiunte.

tolto: 1. La documentazione necessariaaggiunto: ( Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalita' e termini per il rilascio della patentetolto: , ai sensi dell'articolo 121, comma 12, del codice, e' inviata dal competente ufficio provinciale dellaaggiunto: ) 1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. tolto: al Prefetto, unitamente al documento di guida elaborato meccanograficamente, entro trenta giorni dal completamento della documentazione stessa. 2. Il Prefetto, esaminata la documentazione trasmessa, se ritiene che sussistono i requisiti richiesti dal codice e dal presente regolamento, rilascia la patente a chi ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 116 aggiunto: sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice. tolto: L'esame della documentazione deve essere completato entro quindici giorni dal ricevimento. Nei tre giorni successivi il Prefetto comunica con nota di servizio urgente all'interessato che puo' ritirare la patente stessa presso il competente ufficio della Prefettura; nella nota sono indicati il nome e la sede del predetto ufficio ed i giorni e le ore in cui puo' essere effettuato il ritiro dall'interessato. Questi, all'atto del ritiro, rilascia ricevuta. 3. Il Prefetto, se ritiene non idonea o non sufficiente la documentazione inviatagli, ne richiede l'integrazione o ne dispone la restituzione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. indicando le lacune della documentazione ovvero le modifiche da apportarvi; tale restituzione e' comunicata dal Prefetto all'interessato. L'ufficio aggiunto: 2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a cio' destinati. La patente di guida e' preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. tolto: completa o rettifica la documentazione nel termine di trenta giorni e nei dieci successivi la rinvia al Prefetto. Dal ricevimento della nuova documentazione decorrono i termini per il rilascio, secondo le modalita' di cui al comma 2 aggiunto: o da un suo delegato a convalida della regolarita' della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art333 · fonte del testo

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