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1. La documentazione necessaria per il rilascio della patente, ai sensi dell'articolo 121, comma 12, del codice, e' inviata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. al Prefetto, unitamente al documento di guida elaborato meccanograficamente, entro trenta giorni dal completamento della documentazione stessa. 2. Il Prefetto, esaminata la documentazione trasmessa, se ritiene che sussistono i requisiti richiesti dal codice e dal presente regolamento, rilascia la patente a chi ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 116 del codice. L'esame della documentazione deve essere completato entro quindici giorni dal ricevimento. Nei tre giorni successivi il Prefetto comunica con nota di servizio urgente all'interessato che puo' ritirare la patente stessa presso il competente ufficio della Prefettura; nella nota sono indicati il nome e la sede del predetto ufficio ed i giorni e le ore in cui puo' essere effettuato il ritiro dall'interessato. Questi, all'atto del ritiro, rilascia ricevuta. 3. Il Prefetto, se ritiene non idonea o non sufficiente la documentazione inviatagli, ne richiede l'integrazione o ne dispone la restituzione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. indicando le lacune della documentazione ovvero le modifiche da apportarvi; tale restituzione e' comunicata dal Prefetto all'interessato. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. completa o rettifica la documentazione nel termine di trenta giorni e nei dieci successivi la rinvia al Prefetto. Dal ricevimento della nuova documentazione decorrono i termini per il rilascio, secondo le modalita' di cui al comma 2.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art333 · fonte del testo

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