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((1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale. 2. La commissione e' composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attivita' di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse. 3. Il presidente della commissione medica locale e' nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1. 4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. 5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale e' integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonche' da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali e' richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione puo' essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.)) 6. La commissione puo' avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato. 7. La commissione opera presso idonei locali dell'((azienda)) sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici. 8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'((azienda)) sanitaria locale. 9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresi', la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta puo', a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia. 10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui e' disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorita' richiedente. 11. Il giudizio di non idoneita' formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della ((Direzione generale della motorizzazione)) nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa. 12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, puo' essere integrato da fogli aggiuntivi. 13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parita' prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta. 14. ((Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati)) delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero ((della salute e alla regione competente)) una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati piu' significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto ((dall'articolo 1, comma 4, del codice)). 16. Possono essere costituite piu' commissioni mediche locali con il limite, ((almeno)), di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ((ed almeno una)) per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo ((, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa)). L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, e' subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni ((della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano)). 17. ((Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano)), determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonche' le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni.

Testo in vigore dal 3 luglio 2013 al 19 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1996 al 3 luglio 2013. 205 parole tolte, 290 parole aggiunte.

1. tolto: Il presidente della commissione medica locale e' nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanita' su designazione del responsabile dell'unita' sanitaria locale presso la quale opera la commissione. 2. Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell'ufficio medico legale, ove esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne, siano attribuite le corrispondenti aggiunto: Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materiatolto: . 3 aggiunto: medico-legale. 2. La commissione e' composta tolto: di aggiunto: da un presidente, due membri effettivi e tolto: di due supplenti ricompresi fra i medici aggiunto: almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codicetolto: .... Tali medici, tutti in attivita' di servizio, tolto: sono designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse. tolto: 4. Qualora l'accertamento medico aggiunto: 3. Il presidente della commissione medica locale e' nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1. 4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. 5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati tolto: o minorati fisici aggiunto: e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione aggiunto: medica locale e' integrata da un tolto: ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazionetolto: . 5. Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la commissione medica locale e puo' designare a presiederla, in caso di sua assenza o impedimento, un vice presidente scelto fra i membri effettivi. In tal caso il vicepresidente e' sostituito da uno dei supplenti.aggiunto: , nonche' da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali e' richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione puo' essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo. 6. La commissione puo' avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato. 7. La commissione opera presso idonei locali tolto: dell'unita' aggiunto: dell'azienda sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici. 8. Il … assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso tolto: l'unita' aggiunto: l'azienda sanitaria locale. 9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza … un medico di fiducia. 10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c),tolto: , del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel … formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della tolto: M.C.T.C. aggiunto: motorizzazione nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa. 12. Il certificato deve … o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta. 14. tolto: I aggiunto: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per … di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero tolto: dei trasporti e della navigazione e a quello della sanita' aggiunto: della salute e alla regione competente una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero … necessario. I dati piu' significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, comma tolto: 2 aggiunto: 4, del codice. 16. Possono essere costituite piu' commissioni mediche locali con il limite, tolto: di norma aggiunto: almeno, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia tolto: e di aggiunto: ed almeno una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogoaggiunto: , e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, e' subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni tolto: da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero della sanita' aggiunto: della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 17. Il Ministro tolto: dei trasporti e della navigazione aggiunto: della salute, di concerto con tolto: i Ministri della sanita' e del tesoro aggiunto: il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art330 · fonte del testo

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