La Commissione sanitaria provinciale e' composta dal medico provinciale, che la presiede, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e da un medico designato, per il tramite dello Ufficio provinciale del lavoro, dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili. Il medico provinciale puo' designare in sua sostituzione a far parte della Commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale d'igiene. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa o da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanita' o da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno o da un funzionario della carriera direttiva dello Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dal segretario del Comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la Commissione. La Commissione ha il compito di accertare la minorazione fisica e la causa invalidante e di valutare il grado di invalidita' ai fini dell'iscrizione nell'apposito ruolo di cui all'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di valutare se l'invalidita' puo' essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione. Ha inoltre il compito di dichiarare l'inabilita' temporanea o l'inabilita' permanente a proficuo lavoro del mutilato o invalido civile e di dichiarare altresi' se la minorazione impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento. La commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacita' lavorativa,((di natura non esclusivamente psichica)), nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio. I nominativi dei mutilati e invalidi civili nei cui confronti sia accertata una minorazione che comporta una riduzione della capacita' lavorativa, ((di natura non esclusivamente psichica)), nella misura superiore ai due terzi sono comunicati entro tre giorni, a cura del segretario della Commissione, alle prefetture. Il segretario della Commissione provvede altresi' a trasmettere trimestralmente gli elenchi dei nominativi di cui al comma precedente all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Testo vigente dal 15 marzo 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1970

Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 1969 al 15 marzo 1970. 6 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… normali di addestramento. La commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacita' lavorativa, tolto: nondi naturaaggiunto: di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio. … nei cui confronti sia accertata una minorazione che comporta una riduzione della capacita' lavorativa, tolto: non di natura aggiunto: di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi sono comunicati entro tre giorni, a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-08-06;625~art8 · fonte del testo

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